Efficienza energetica degli edifici
Il tema dell’efficienza energetica è una delle frontiere della riduzione del consumo di energia in vista del 2020 (data cardine del protocollo di Kyoto). Nei prossimi anni le istituzioni dei vari paesi membri dell’Unione Europea dovranno prevedere una serie di strumenti per dare corso alla direttiva europea in materia. La direttiva sarà vincolante per edifici di nuova costruzione e per quelli in cui verranno effettuate grandi ristrutturazioni. Sono previste, come in tutti i casi, alcune eccezioni come si può leggere più avanti.
Nel sito Europa.eu trovate la presentazione dell’argomento “Efficienza energetica”
Vi sono quattro ambiti principali di applicazione della direttiva:
2. La definizione dei requisiti minimi sul rendimento energetico degli edifici di nuova costruzione e degli edifici già esistenti sottoposti a importanti ristrutturazioni
3. la disposizione di sistemi di certificazione degli edifici di nuova costruzione ed esistenti e l'esposizione negli edifici pubblici degli attestati di rendimento energetico e di altre informazioni pertinenti.
4. la messa a regime dell'ispezione periodica delle caldaie e degli impianti centralizzati di aria condizionata negli edifici nonché la valutazione degli impianti di riscaldamento dotati di caldaie installate da oltre 15 anni.
Gli Stati membri dell’Unione Europea hanno predisposto incentivi finanziari e di altro tipo per l’effettuazione di interventi volti al miglioramento dell’efficienza termica. In essi sono previsti incentivi per l’installazione di contatori intelligenti e la sostituzione degli impianti di riscaldamento esistenti, delle tubature di acqua calda e aria condizionata, con alternative ad alta efficienza quali le pompe di calore o sistemi basati su fonti rinnovabili.
Alcune unità abitative sono escluse. Le case di piccole dimensioni (con una superficie che arriva a 50 metri quadri), case per vacanze utilizzate che consumano massimo il 25% del totale di energia dell’intero anno, edifici per attività religiose, fabbricati temporanei (per un massimo di due anni), laboratori, siti industriali, edifici agricoli a basso fabbisogno energetico ed edifici storici tutelati laddove gli interventi creerebbero alterazioni al loro aspetto.
